In caso di decesso di un proprio caro, i lavoratori dipendenti pubblici e privati hanno il diritto di usufruire di un permesso per lutto familiare, retribuito e della durata massima di tre giorni.
Il familiare può essere il coniuge (anche legalmente separato), un parente di primo grado (genitori, figli, fratelli o sorelle) o un parente di secondo grado (nonni, nipoti). Rientra nella definizione di familiare anche il convivente, purché in presenza di certificazione anagrafica che attesti la stabile convivenza.
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La normativa sui permessi per lutto non permette invece di usufruire di un permesso retribuito in caso di morte di un parente di terzo grado o di affini (generi, suoceri), fatta eccezione per alcuni CCNL o settori. La contrattazione collettiva prevede in ogni caso la possibilità per il lavoratore di richiedere un permesso non retribuito, previa presentazione al datore di lavoro di motivazioni idonee e opportunamente dettagliate, che sarà recuperato in base alle modalità stabilite dai contratti stessi.
Il numero massimo di giorni di congedo per lutto a disposizione del lavoratore nel corso dell’anno è pari a tre, indipendentemente dal fatto che si verifichi più di un decesso nello stesso nucleo familiare. Nel conteggio dei giorni di permesso sono da escludersi eventuali giorni festivi e non lavorativi.
Per usufruire del permesso lavorativo occorre farne richiesta al datore di lavoro entro sette giorni dalla scomparsa del familiare, avendo cura di indicare anche i giorni di utilizzo dello stesso. Al rientro, il lavoratore è tenuto a presentare documentazione che attesti l’avvenuto decesso, corredata da autocertificazione o certificazione rilasciata dal Comune.
Il permesso per lutto familiare è disciplinato dalla normativa nazionale (legge n. 53/2000 all’articolo 4 e regolamento di attuazione D.M. 21.07.2000 n. 278) ed è cumulabile con congedi e permessi per familiari con handicap (legge n.104 del 1992). I permessi per lutto familiare sono una misura prevista dalla legge italiana, ma è comunque sempre buona norma controllare il proprio contratto collettivo, in quanto quest’ultimo potrebbe disporre delle norme aggiuntive che fanno fede nel rapporto di lavoro.
La norma riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti; non sono invece previste specifiche disposizioni per lavoratori di tipo parasubordinato, quali ad esempio contratti a progetto e co.co.co. In presenza dei suddetti inquadramenti contrattuali, la concessione di un congedo straordinario retribuito è ad esclusiva discrezione del datore di lavoro.
E’ possibile usufruire dello stesso tipo di permesso anche in presenza di grave infermità di un parente entro il secondo grado (genitori, figli, fratelli o sorelle, nonni, nipoti). In questo caso, il permesso deve essere utilizzato a partire dall’accertamento dell’insorgenza dell’infermità o della necessità di ricorrere a specifici interventi terapeutici. Entro cinque giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa, il lavoratore dipendente è poi tenuto a fornire al datore di lavoro apposita documentazione del medico specialista.